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C.M. 23/03/2006 n. 902

5.8 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. Il subentro nella titolarità della concessione può essere consentito, fra l'altro, a condizione che, qualora ai fini dell'inserimento in graduatoria siano state riconosciute le premialità di cui al punto 6.5, sia verificata, anche in capo al soggetto subentrante, la sussistenza delle medesime condizioni utili per le predette premialità alla data in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta. Con riferimento all'eventuale subentro nella titolarità della domanda fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa la possibilità di ammettere il detto subentro risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.7 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria di subentro nella titolarità della domanda di agevolazione avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande. Ai fini del subentro

a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le di chiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione e presenta una delibera di finanziamento ordinario e/o, in relazione agli investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, una delibera della società di leasing, per un importo pari al finanziamento agevolato indicato nella delibera rilasciata a favore del primo soggetto o, qualora già emesso, nel decreto di concessione provvisoria; qualora sia già stata prodotta la Scheda Tecnica, lo stesso soggetto subentrante aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le informazioni di cui ai punti A e D della Scheda Tecnica medesima variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui al precedente punto 5.3 ed all'allegato 12, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo

b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma di cui alla domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime

c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente punto 1.3 e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta

d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello subentrante

e) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla Scheda Tecnica sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto

f) qualora il subentro intervenga successivamente alla stipula del contratto di finanziamento con il primo soggetto, detta proposta è comunicata dalla banca concessionaria anche al soggetto agente di cui al punto

6.8, per gli adempimenti di competenza attinenti al contratto di finanziamento medesimo.

5.9 Nel caso in cui un'impresa che intenda richiedere o abbia richiesto o ottenuto le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un programma di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria unità produttiva, ceda o abbia ceduto ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda di agevolazione o una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione. Per il settore «Turismo» l'affitto non può riguardare la gestione dei servizi annessi, qualora questi non rientrino tra le ulteriori attività ammissibili indicate dalle regioni. Per il settore «Commercio», l'istanza può riguardare esclusivamente il mantenimento dell'eventuale decreto di concessione. Con riferimento all'istanza per il mantenimento della validità della domanda fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa la possibilità di ammettere la suddetta operazione risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.7 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande. A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non pos sono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validità della domanda, relative a contratti di affitto che abbiano ef fetto ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle gradua torie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presen tazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, com portano la decadenza della domanda. Ai fini di cui sopra

a) il soggetto interessato, insieme alla domanda di agevolazione ovvero all'istanza per il mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, il momento in cui la decisione stessa è maturata, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e su ogni altro elemento utile alla valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni

b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di agevolazione ovvero alla predetta istanza una dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale con la quale aggiorna/integra i dati e le informazioni della propria Scheda Tecnica con quelli del conduttore, l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa a corredo del Modulo di domanda, limitatamente alla parte per la quale rileva il contratto di affitto, nonchè una dichiarazione attestante l'assenso all'operazione del soggetto finanziatore e/o della società di leasing

c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso la domanda o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti a) e b) e inoltra al Ministero delle attività produttive una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa

d) il Ministero delle attività produttive, sulla base della proposta della banca concessionaria, adotta i conseguenti provvedimenti. In caso di non accoglimento dell'istanza, qualora la cessione in affitto sia già avvenuta o avvenga comunque, la domanda decade ovvero le agevolazioni concesse sono revocate. I provvedimenti adottati dal Ministero sono comunicati a cura della banca concessionaria anche al soggetto finanziatore e/o alla società di leasing, ovvero al soggetto agente di cui al punto 6.8 se il contratto di finanziamento è stato già stipulato. Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione all'o perazione di affitto, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima ero gazione utile delle agevolazioni successiva alla concessione ovvero al l'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli allegati nn. 17 e 18, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni che la conces sione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipen dente da comportamenti tenuti dal conduttore.

5.10 Nel caso in cui un'impresa che abbia richiesto o abbia ottenuto le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un programma di investimenti che essa stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unità produttiva, trasferisca o abbia trasferito ad un altro soggetto parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del detto programma, mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda (comunemente denominato «outsourcing»), essa può, fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilità, in particolari casi opportunamente motivati e fornendo le necessarie garanzie, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla stessa sostenute. Per il settore «Turismo» l'operazione di «outsourcing» non può riguardare la gestione dei servizi annessi qualora questi non rientrino tra le ulteriori attività ammissibili indicate dalle regioni. Inoltre, per i settori «Turismo» e «Commercio», l'istanza può riguardare esclusivamente il mantenimento dell'eventuale decreto di concessione. Con riferimento all'istanza di mantenimento della validità della domanda fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa la possibilità di ammettere il predetto trasferimento risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.7 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande. A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validità della domanda, relative ai suddetti trasferimenti che abbiano effetto ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda. Ai fini di cui sopra

a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale decreto di concessione, allega una dichiarazione attestante l'assenso all'operazione del soggetto finanziatore e/o della società di leasing e fornisce: - gli elementi che evidenzino compiutamente le attività produttive e/o di servizio interessate dal trasferimento e che assicurino circa il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato; - un elenco dei beni agevolati interessati dal trasferimento secondo le modalità di cui al precedente punto 3.13 e l'impegno circa l'esclusivo utilizzo degli stessi per le finalità del detto programma; - le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa è maturata; - le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del trasferimento e su ogni altro elemento utile alla valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni

 

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